Normativa antiriciclaggio
Sanzioni antiriciclaggio per i commercialisti: cosa si rischia davvero
· Redazione AdeguataVerifica.Pro
Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231/2007 (Titolo V) colpisce le violazioni degli obblighi antiriciclaggio con sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, penali. Per il commercialista, conoscere l’entità delle sanzioni aiuta a dimensionare correttamente i presidi dello studio.
Violazione degli obblighi di adeguata verifica
L’art. 56 punisce l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica con una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro nella misura base. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione va da 2.500 a 50.000 euro.
La gravità è valutata considerando, tra l’altro, l’intensità e il grado dell’elemento soggettivo, il grado di collaborazione con le autorità, la rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto e la reiterazione dei comportamenti.
Violazione degli obblighi di conservazione
L’art. 57 punisce con sanzioni analoghe (misura base 2.000 euro, ipotesi gravi da 2.500 a 50.000 euro) chi non conserva — o conserva in modo inidoneo — i dati, i documenti e le informazioni acquisiti nell’adeguata verifica, che devono restare disponibili per dieci anni.
Omessa segnalazione di operazione sospetta
L’art. 58 punisce l’omessa segnalazione di operazione sospetta con una sanzione base di 3.000 euro; nelle ipotesi gravi, ripetute o sistematiche la sanzione va dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata o, quando l’importo non è determinabile, da 30.000 a 300.000 euro.
Le sanzioni penali
L’art. 55 prevede ipotesi penali, tra cui l’utilizzo di dati falsi o informazioni non veritiere in sede di adeguata verifica e la violazione dolosa degli obblighi da parte di chi è tenuto ad osservarli, con pene che comprendono la reclusione e la multa. Anche il cliente che fornisce dati falsi ai sensi dell’art. 22 risponde penalmente.
Le conseguenze indirette
Alle sanzioni pecuniarie si aggiungono:
- il possibile procedimento disciplinare presso l’Ordine;
- il danno reputazionale verso la clientela;
- il tempo e i costi di difesa in caso di ispezione della Guardia di Finanza, che tipicamente richiede l’esibizione dei fascicoli di adeguata verifica degli ultimi anni.
La miglior difesa: documentare tutto, sempre
Nei controlli, ciò che non è documentato è come se non fosse stato fatto. Il professionista deve poter esibire, per ogni cliente: l’identificazione, la ricostruzione del titolare effettivo, la valutazione del rischio con data certa, la dichiarazione ex art. 22 firmata e le evidenze del controllo costante.
AdeguataVerifica.Pro produce e organizza esattamente questa documentazione: fascicoli completi, valutazioni datate e conformi alle Regole Tecniche CNDCEC, modulistica AV.0–AV.7 generata automaticamente in Word e scadenzario del controllo costante con alert.
Prova gratis fino a 20 clienti: inizia ora.
Il presente articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Gli importi indicati riflettono il testo vigente del D.Lgs. 231/2007: verificare sempre la normativa aggiornata.