Normativa antiriciclaggio
Regole Tecniche CNDCEC antiriciclaggio: RT1, RT2 e RT3 spiegate
· Redazione AdeguataVerifica.Pro
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in qualità di organismo di autoregolamentazione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 231/2007, ha adottato le Regole Tecniche che traducono gli obblighi antiriciclaggio in procedure operative per gli iscritti all’Albo. Conoscerle — e applicarle — è la via maestra per un adempimento difendibile in sede di controllo.
RT1 — L’autovalutazione del rischio dello studio
La Regola Tecnica n. 1 richiede al professionista di valutare periodicamente il rischio di riciclaggio a cui è esposto il proprio studio. L’autovalutazione considera:
- il rischio inerente: tipologia di clientela, area geografica di operatività, canali di acquisizione dei clienti e servizi prestati;
- la vulnerabilità: l’adeguatezza dei presidi organizzativi dello studio (formazione, procedure di adeguata verifica, conservazione, gestione delle segnalazioni di operazioni sospette);
- il rischio residuo, che risulta dalla combinazione dei due valori e orienta le azioni correttive.
L’autovalutazione va formalizzata per iscritto, datata e conservata, e aggiornata quando cambiano gli elementi rilevanti dello studio.
RT2 — L’adeguata verifica della clientela
La Regola Tecnica n. 2 disciplina la valutazione del rischio del singolo cliente e della singola prestazione con due strumenti:
- la Tabella A, che misura gli aspetti connessi al cliente (natura giuridica, attività svolta, area geografica, comportamento al momento dell’identificazione);
- la Tabella B, che misura gli aspetti connessi all’operazione o alla prestazione professionale (tipologia, modalità, ammontare, frequenza, area geografica di destinazione).
Dalla combinazione dei punteggi risulta il rischio effettivo e la classe di rischio da 1 a 4, che determina l’intensità delle misure: semplificate, ordinarie o rafforzate. La regola tecnica indica anche le tempistiche di rinnovo della verifica in funzione della classe di rischio.
RT3 — Conservazione e controllo costante
La Regola Tecnica n. 3 riguarda la conservazione dei documenti e il controllo costante del rapporto: i dati e i documenti raccolti vanno conservati per dieci anni e il profilo di rischio del cliente va riesaminato con una periodicità proporzionata alla classe di rischio, oltre che a ogni evento rilevante (nuovo incarico, modifica dell’assetto societario, operazioni anomale).
Dalla teoria alla pratica
Applicare le Regole Tecniche con strumenti generici significa ricostruire manualmente tabelle, punteggi e scadenze. AdeguataVerifica.Pro implementa nativamente l’impianto CNDCEC:
- wizard RT1 in 8 passaggi con calcolo automatico di rischio inerente, vulnerabilità e rischio residuo;
- valutazione RT2 con Tabelle A e B precompilate, basi dati di rischio per codice ATECO e per Paese, classe di rischio e misure calcolate automaticamente;
- controllo costante con scadenze calcolate in base alla classe di rischio e alert in tempo reale sulle verifiche da rinnovare;
- esportazione in Word dell’intera modulistica da conservare, da AV.0 ad AV.7.
Prova gratis fino a 20 clienti: inizia ora o consulta le domande frequenti.
Il presente articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Per il testo ufficiale delle Regole Tecniche si rinvia alla documentazione pubblicata dal CNDCEC.